Botta e risposta sulla Procura europea tra il Sottosegretario alla Giustizia e l’Unione delle Camere Penali. Resta ancora lontana la sua realizzazione?

Il 24 gennaio 2015 il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri, e l’Unione Camere Penali hanno scambiato un breve botta e risposta in merito all’estensione delle competenze della costituenda Procura europea.

In vista del vertice organizzato con i responsabili delle procure nazionali dopo i recenti attacchi terroristici che hanno colpito la Francia, il sottosegretario ha infatti ventilato l’attribuzione al futuro Procuratore europeo di competenze anche in materia di terrorismo, proponendo di incardinare tale discussione in seno ai negoziati ancora in corso sulla proposta di regolamento istitutiva della Procura, presentata il 17 luglio 2013.

In linea con quanto disposto dal par. 1 dell’art. 86 TFUE, la proposta prevede attualmente la competenza della Procura a perseguire e rinviare a giudizio esclusivamente gli autori di reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE.

L’estensione delle sue competenze potrebbe però trovare fondamento nel par. 4 del citato art. 86, che consente al Consiglio europeo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale. E tale requisito sarebbe indubbiamente soddisfatto in relazione al terrorismo, incluso dal TFUE (all’art. 83, par. 1) tra «le sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale» che giustificano l’elaborazione di norme minime comuni, agli Stati membri dell’Unione europea, relative alla definizione dei reati e alla determinazione di sanzioni.

Che l’Italia fosse in prima linea tra i Paesi membri a promuovere la creazione della Procura europea era già apparso chiaro durante il semestre di presidenza appena concluso (per i cui risultati in ambito penale v. qui), nel corso del quale la discussione della proposta di regolamento è stata all’ordine del giorno di ben 16 incontri (come risulta dal più recente “state of play” sulla proposta).

Nondimeno, le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario hanno suscitato la replica dell’Unione delle Camere Penali che ha avversato la proposta, rilevando che «una struttura di indagine centralizzata a livello europeo che possa agire direttamente sul territorio degli Stati membri in tema di reati di terrorismo, quale la progettata Procura, e senza che vi siano efficaci controlli giurisdizionali se non da parte, forse, della Corte di Giustizia, si presterebbe a dinamiche autoritarie, non compatibili con le garanzie previste dal nostro ordinamento».

Oltre alle perplessità rilevate dall’associazione dei penalisti, numerose altre riserve hanno sino ad ora frenato il raggiungimento di un consenso unanime (seppur a venticinque Stati, in tal senso operando la regola dell’unanimità nel settore in esame) sul testo della proposta di regolamento, la cui adozione sembra, allo stato, ancora lontana.

Sorge, tuttavia, spontaneo il parallelismo con quanto accaduto per l’adozione della D.Q. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedura di consegna tra Stati membri, della D.Q. 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta al terrorismo e della D.Q. 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 relativa all’istituzione dell’agenzia europea Eurojust, che furono infatti approvate, con una rapidità quasi inaspettata, all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, nel tentativo di reagire efficacemente alla minaccia terroristica internazionale.

Non è da escludere, pertanto, che oggi come allora, il timore di nuovi attentati possa imprimere una forte accelerazione ai lavori relativi all’istituzione della Procura, con un accordo – eventualmente anche tra un numero più ristretto di Stati membri (mediante il ricorso allo strumento della cooperazione rafforzata, ex art. 86, par. 1, TFUE) – volto ad estenderne la competenza, appunto, in primis, al reato di terrorismo.


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