Approvate le nuove modifiche allo Statuto della Corte di giustizia: attribuita la competenza esclusiva della Corte sui ricorsi avverso le decisioni di mancata adeguata esecuzione di una sentenza ai sensi dell’articolo 260 TFUE ed introdotto un filtro preventivo di ammissibilità per alcune categorie di impugnazioni

Martedì 9 aprile 2019, il Consiglio UE, dando seguito alla posizione positiva già adottata dal Parlamento europeo lo scorso 13 marzo, ha approvato formalmente un regolamento che modifica lo Statuto della Corte di giustizia. Con esso (i) si attribuisce in via esclusiva alla Corte stessa la competenza sui ricorsi di annullamento relativi al pagamento di somme forfettarie o penalità di mora imposto agli Stati membri a norma dell’articolo 260 TFUE, (ii) si istituisce un procedimento preventivo di ammissione per le impugnazioni avanti alla Corte avverso le sentenze del Tribunale inerenti le decisioni di alcuni uffici ed agenzie dell’Unione, e (iii) si opera un coordinamento terminologico tra lo Statuto e le corrispondenti disposizioni del TFUE, oltre a prevedere adeguate disposizioni transitorie con riguardo alle cause pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio ha inoltre approvato una correlata serie di modifiche del regolamento di procedura della Corte che definisce nel dettaglio il funzionamento del nuovo sistema di gestione delle impugnazioni.

L’adozione del predetto regolamento si basa sulla domanda di modifica dello Statuto (su cui, vedi qui) formulata dalla stessa Corte il 26 marzo 2018, ai sensi degli articoli 281 TFUE e 106 bis TCEEA, e segue l’accordo raggiunto lo scorso dicembre tra i rappresentanti della presidenza – allora austriaca – del Consiglio, del Parlamento, della Commissione e della Corte dell’ambito del cd. “quadrilogue”.

In particolare, si inserisce nello Statuto della Corte l’articolo 58 bis che prevede un inedito meccanismo di filtraggio delle impugnazioni proposte avverso le decisioni che hanno già beneficiato di un duplice esame, in prima istanza, da parte di una commissione di ricorso indipendente e, successivamente, da parte del Tribunale. In tali casi, le impugnazioni dinnanzi alla Corte non saranno ammesse, a meno che non si dimostri che sollevano una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Il regolamento che modifica lo Statuto prevede espressamente che il nuovo filtro di ammissibilità si applichi alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto le decisioni prese da (a) l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), (b) l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), (c) l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e (d) l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA).

Inoltre, si prevede con una clausola generale che la medesima procedura preventiva di ammissibilità si applichi alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo l’entrata in vigore del regolamento, nell’ambito di ogni altro ufficio o agenzia dell’Unione, che debba essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, il regolamento prevede che il nuovo meccanismo non si applichi alle impugnazioni di cui la Corte è investita alla data in cui esso entrerà in vigore, ovvero il 1° maggio 2019.

Invero, l’originaria proposta di modifica della Corte aveva una portata più ampia rispetto a quanto è stato oggetto del accordo interistituzionale raggiunto alla fine dell’anno scorso, mirando a sfruttare in misura maggiore le potenzialità̀ offerte dalla riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione adottata nel dicembre 2015. In essa, in aggiunta a quanto approvato da Parlamento e Consiglio con il nuovo regolamento, la Corte aveva chiesto anche il trasferimento al Tribunale della competenza a statuire in primo grado su determinate categorie di ricorsi per inadempimento. Tuttavia, con una lettera del Presidente della Corte datata 13 luglio 2018, la Corte stessa aveva preso atto delle perplessità sollevate soprattutto dalla Commissione in merito alla portata precisa del trasferimento operato a favore del Tribunale ed all’impatto eventuale di un siffatto trasferimento sulla durata complessiva dei procedimenti. Alla luce di dette problematicità, la Corte ha invitato il legislatore dell’Unione a dare priorità al trattamento delle altre parti della propria domanda, attendendo il completamento della terza fase della riforma dell’architettura giurisdizionale, nel settembre 2019, e l’adozione della relazione sul funzionamento del Tribunale, nel dicembre 2020, per adottare, eventualmente, una modifica nella ripartizione delle competenze tra la Corte ed il Tribunale.

È indubbio che negli ultimi anni il numero di cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia sia aumentato in modo significativo: come si evince dalla più recente relazione annuale (attualmente disponibile solo in francese), nel 2018 sono state introdotte avanti alla sola Corte ben 849 nuove cause (contro le 739 del 2017) e sono state proposte ben 199 impugnazioni avverso decisioni del Tribunale (contro le 147 del 2017). A detta tanto della Corte di giustiziaquanto del Consiglio, il nuovo filtro di ammissibilità dovrebbe ridurre il carico di lavoro della Corte, consentendole di individuare le impugnazioni che è effettivamente opportuno esaminare – basti pensare che le sole impugnazioni in materia di proprietà intellettuale ed industriale sono state una settantina nel 2018 – e così concentrarsi maggiormente sulle proprie attività principali, in primis i rinvii pregiudiziali, che l’anno scorso hanno formato il 67% di tutte le cause introdotte avanti alla Corte.


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