Adottata la direttiva 2014/49: verso una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari

La direttiva 2014/49/UE, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, costituisce una rifusione della direttiva (CE) 94/19, già modificata, da ultimo, dalla direttiva (CE) 2009/14.

I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all’esito di una decisione delle autorità competenti o dell’autorità giudiziaria. La ragione principale di un nuovo intervento dell’Unione in tema di SGD è esplicitata nel considerando 2 della direttiva 2014/49 e consiste nella necessità di eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in questa materia, allo scopo di facilitare l’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché l’esercizio della stessa. D’altra parte, le esigenze di tutela della stabilità finanziaria e della fiducia dei risparmiatori, sottese alla disciplina di cui si tratta, sono divenute vieppiù centrali in seguito all’insorgere della crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni.

Tra le novità introdotte dalla direttiva 2014/49 vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare tale pagamento in 7 giorni lavorativi, in luogo degli attuali 20. L’ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di € 100.000 per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere tutelato.

Gli Stati membri dovranno trasporre le disposizioni della direttiva 2014/49 – diverse da quelle già previste dalla direttiva 94/19 e dalle sue successive modificazioni – entro il 3 luglio 2015, ad eccezione di talune norme tecniche, che dovranno essere recepite entro il 31 maggio 2016.

La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell’Unione bancaria, come dimostra la disposizione (art. 11), ai sensi della quale i mezzi finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla cd. BRRD Directive (direttiva 2014/59), espressamente richiamata. Sono inoltre attribuiti poteri all’Autorità bancaria europea (ABE), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche sulla solidità degli SGD.

Se le innovazioni previste dalla direttiva 2014/49 rivestono un’importanza certamente non secondaria, appare tuttavia ancora lontana l’istituzione di un sistema di garanzia dei depositi unico, a livello UE, che superi definitivamente le differenze tra i vari sistemi nazionali.


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail